Le imprese media pubbliche e private dell’Europa si dibattono in un groviglio di regole e prassi diverse tra stato e stato che ne soffocano lo sviluppo a livello continentale. Per questo non possono assumere dimensione continentale e concorrere con le grandi piattaforme americane e cinesi (e forse presto indiane) che dalla Ue annualmente risucchiano, per pubblicità e acquisti di programmi, centinaia di miliardi che vanno a generare profitti e posti di lavoro altrove.

Da questa visione prende le mosse il neo regolamento Emfa (European media freedom act) costituito da 78 considerazioni introduttive e 29 articoli che concludono: «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Nuovi diritti dei cittadini

Tutte le norme del regolamento entreranno in vigore l’8 agosto 2025, salvo alcuni anticipi.

Dall’8 novembre (art. 3) i «destinatari dei servizi media» (ovvero i cittadini) hanno il diritto di «avere accesso a una pluralità di contenuti mediatici editorialmente indipendenti». I cittadini, singoli o associati potranno pertanto ricorrere in giudizio perfino nell’Ungheria che, unica su 27, ha votato contro il regolamento.

Dall’8 febbraio 2025 «i fornitori di servizi di media hanno il diritto di esercitare le loro attività economiche nel mercato interno senza restrizioni che non siano quelle consentite a norma del diritto dell’Unione». 

A partire dalla stessa data inizierà a funzionare un apposito Comitato europeo come poliziotto del sistema, e snodo di coordinamento delle Autorità di regolazione nazionali.

Dall’8 agosto 2025 gli stati non potranno: obbligare i fornitori di servizi di media o il loro personale editoriale a divulgare informazioni concernenti fonti giornalistiche o comunicazioni riservate, o in grado di consentirne l’identificazione; fermare, sanzionare, sottoporre a intercettazione o ispezionare i fornitori di servizi di media, o il loro personale editoriale o sottoporre tali soggetti o i relativi locali aziendali o privati a sorveglianza, o perquisizione e sequestro al fine di ottenere tali informazioni concernenti fonti giornalistiche o comunicazioni riservate, o in grado di consentirne l’identificazione, oppure fermare, sanzionare, sottoporre a intercettazione o ispezionare qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore di servizi di media o con il relativo personale editoriale, possa disporre di tali informazioni o sottoporre tali soggetti o i relativi locali aziendali o privati a sorveglianza, o perquisizione e sequestro al fine di ottenere tali informazioni; utilizzare software di sorveglianza intrusiva su qualsiasi materiale, dispositivo, macchinario o strumento digitale utilizzato dai fornitori di servizi di media, dal loro personale editoriale o da qualsiasi persona che, in virtù del suo rapporto regolare o professionale con un fornitore di servizi di media o con il relativo personale editoriale, possa disporre di informazioni concernenti fonti giornalistiche, o in grado di consentirne l’identificazione, o concernenti comunicazioni riservate.

I servizi pubblici

E poi c’è l’art. 5 con le «garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico» di cui fissa le condizioni “basiche” di governance e finanziamento. 

Gli stati membri provvedono affinché i fornitori di media di servizio pubblico siano indipendenti dal punto di vista editoriale e funzionale e forniscano in modo imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico definita a livello nazionale. 

Gli stati membri provvedono affinché le procedure per la nomina e il licenziamento del direttore o dei membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di media di servizio pubblico siano finalizzate a garantire l’indipendenza dei fornitori di media di servizio pubblico. 

Gli stati membri provvedono affinché le procedure di finanziamento dei fornitori di media di servizio pubblico si basino su criteri trasparenti e oggettivi stabiliti in anticipo, tali da salvaguardare l’indipendenza editoriale.

È evidente che l’art. 5 delinea condizioni di servizio pubblico opposte a quelle della Rai, che ha una storia ininterrotta di dipendenza e precarietà finanziaria in quanto: alle dipendenze del governo dal 1945 al 1975, alle dipendenze di governo e parlamento dal 1975 a oggi.

Dal 1975 anche le opposizioni si spartiscono i posti in cda e le conseguenti nomine a cascata (la spartizione postula il rinnovo periodico dell’intero cda «insieme e nel complesso» anziché attraverso nomine individuali e asincrone).

Inoltre la televisione pubblica italiana è finanziata su base annuale, tant’è che negli ultimi nove anni (dalla presidenza Renzi al governo Meloni) il gettito del canone ha subito vandalismi e deviazioni.

Quindici mesi di impegno

Il regolamento Ue prospetta quindici mesi di serio impegno sia nella sfera politico istituzionale sia fra i comuni cittadini. La politica italiana (partiti ed eletti in parlamento) è profondamente coinvolta e corresponsabile nella formulazione di leggi e prassi che il regolamento impone di cambiare.

La resistenza e la stessa difficoltà di tanti decisori politici a liberarsi dalle inerzie vanno date per scontate. Per questo è necessario il contrappeso e lo stimolo di movimenti d’opinione culturalmente attrezzati, motivati ed informati. Del resto i cittadini, in quanto beneficiari, in definitiva istanza, delle nuove regole hanno l’interesse che siano messe in atto rispettandone lettera e sostanza. E senza dilazioni.


Chi scrive è presidente di Articolo quinto, associazione apartitica costituita il 18 aprile per promuovere l’attuazione, entro la data limite dell’8 agosto 2025, del regolamento sui media in Europa. Con specifico riferimento alle prescrizioni dell’art. 5. Per saperne di più: info@art5.it

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